Art. 2.
(Ambito di attività dell'ottico-optometrista).

      1. L'ottico-optometrista è l'unico fornitore di qualsiasi mezzo ottico compensantivo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze proprie previste all'articolo 1, sia su prescrizione del medico oftalmologo. Educa l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.
      2. Qualora abbia il sospetto di un'alterazione morbosa della normale capacità visiva del soggetto, l'ottico-optometrista è tenuto ad inviare lo stesso al medico oftalmologo.

 

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